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I tagli al personale delle Province e Città Metropolitane sono legittimi?

lentepubblica.it • 11 Luglio 2016

PROVINCE: GOVERNO VARA RIORDINO, PASSANO DA 86 A 51Con sentenza n. 159/2016, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità dei commi 421, 422, 423 e 427 della Legge n. 190/2014 che in attuazione della Legge Delrio, stabiliscono la riduzione, dal 1° gennaio 2015, della dotazione organica delle Province e delle Città metropolitane.

 

Secondo la Corte Costituzionale le norme sui tagli riguardano il personale nel suo complesso, senza alcun riferimento o limitazione alle funzioni a cui esso è adibito.

 

Le Regioni Campania, Lombardia, Puglia e Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe, hanno promosso questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto – tra l’altro – l’art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015).

 

Il comma 421 prevede che la dotazione organica delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, è ridotta in misura pari al 30 e al 50 per cento della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge.

 

Il comma 422 prevede che, tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge n. 56 del 2014, venga individuato – secondo modalità e criteri definiti nell’ambito delle procedure e degli osservatori previsti dall’accordo tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell’art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, concernente l’individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo, oggetto del riordino e delle relative competenze – il personale che rimane assegnato agli enti locali di area vasta (Città metropolitane e nuove Province) e quello da destinare alle procedure di mobilità.

 

Il comma 423 prevede che, nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all’accordo previsto dall’art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, sono determinati (con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti) i piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale delle Città metropolitane e delle Province e sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui all’art. 30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), disponendo altresì che il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato presso le Regioni e gli enti locali e in via subordinata, con le modalità di cui al comma 425, presso le amministrazioni dello Stato.

 

Il comma 427 prevede che, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le Città metropolitane e le Province, con possibilità di avvalimento da parte delle Regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore e che, a conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le Regioni e i Comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni alle Città metropolitane e alle Province o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l’assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell’ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.

 

Il comma 427, in particolare, violerebbe:

 

– l’art. 118, secondo comma, Cost. perché disporrebbe che i Comuni (oltre che le Regioni) possono «delegare» o «affidare» funzioni amministrative alle Città metropolitane e alle Province;

 

– gli artt. 5 e 119, primo comma, Cost., perché farebbe venir meno, per l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, le necessarie risorse di personale unitamente alle corrispondenti risorse finanziarie, già spettanti alle Province, inducendo artatamente una situazione di squilibrio nei bilanci degli enti territoriali e perché limiterebbe il potere delle Regioni di conferire le funzioni con il conseguente trasferimento del personale e delle risorse necessarie alle Città metropolitane e alle Province per lo svolgimento delle funzioni medesime;

 

– gli artt. 5 e 120 Cost. nella misura in cui si discosterebbe da quanto già precedentemente determinato, per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali), adottato previa intesa con la Conferenza unificata, in forza dell’art. 1, commi 89 e 92, della legge n. 56 del 2014.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

Fonte: Corte Costituzionale
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